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Il provvedimento 24 febbraio 2006 disciplina la volontà espressa dal legislatore in norme di antiriciclaggio.
I soggetti coinvolti dovranno assolvere ai seguenti obblighi:
·
identificare i clienti
·
istituire un archivio unico con lo scopo di registrare e conservare
i dati identificati del cliente e le informazioni relative alle operazioni eseguite
·
segnalare all’UIC le operazioni sospette di cui all’art. 3
della legge antiriciclaggio
·
segnalare al Ministero dell’economia le violazioni di cui
all’art. 1 della legge antiriciclaggio
·
istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata
formazione dei dipendenti e collaboratori.
La normativa prevede le seguenti
sanzioni:
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arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da
5.164 a
25.822 euro, nel caso di omissioni dell’istituzione dell’archivio
·
da
500
a
25 mila euro, nel caso di mancata identificazione
·
500
a
25 mila euro, nel caso di mancata
registrazione e conservazione dei dati rilevati
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dal 3% al 30% dell’importo comunicato, nel caso di mancata
comunicazione di infrazioni
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dal 5% al 50% del valore dell’operazione, nel caso di mancata
segnalazione di operazioni sospette
da
500
a
25 mila euro, nel caso di violazione degli obblighi informativi verso UIC |